STATUTO della SOCIETA' lTALlANA DI ECONOMETRIA

TlTOLO I
Disposizioni generali

ART. I - Denominazione, sede e durata
ART. 2 - Statuto
ART. 3 - Finalità e oggetto dell'attività svolta dall' Associazione

TITOLO II
Associati

ART. 4 - Ammissione
ART. 5 - Diritti
ART. 6 - Doveri
ART. 7 - Rececsso, morosità, esclusione

TITOLO III
Organi dell'Associazione e loro funzionamento

ART. 8 - Organi
ART. 9 - Assemblea
ART. 10 - Presidente
ART. 11 - Consiglio Direttivo
ART. 12 - Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti
ART. 13 - Collegio dei Probiviri
ART. 14 - Comitato Scientifico
ART. 15 - Segretario
ART. 16 - Tesoriere
ART. 17 - Gratuità delle cariche
ART. 18 - Patrimonio
ART. 19 - Donazioni e lasciti
ART. 20 - Entrate

TlTOLO IV
Risorse

ART. 21 - Divieto di distribuzione di utili

TlTOLO V
Rendiconto

ART. 22 - Rendiconto economico e finanziario
 

TITOLO VI
Disposizioni finali

ART. 23 - Scioglimento
ART. 24 - Rinvio alle leggi

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TlTOLO 1
Disposizioni generali

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'Associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA DI ECONOMETRIA" (in breve "SIdE)'', d'ora in avanti anche "Associazione".
2. L'Associazione ha sede a Bologna, in Strada Maggiore 11. 45, presso l'Università degli Studi di Bologna.
3. La durata dell'Associazione é illimitata.

ART. 2 - Statuto

1. L' Associazione e disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti
delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per essa può essere richiesto ii riconoscimento della personalità giuridica
ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

ART. 3 - Finalità e oggetto dell'attività svolta dall'Associazione

1. L'Associazione ha carattere culturale e scientifico, non ha scopo di lucro e si propone di intraprendere, coordinare e supportare tutte le iniziative utili alto
studio e, in generale, alla diffusione delta conoscenza dell'econometria e delle attività ad essa connesse. Nel perseguimento di delle finalità, l'Associazione
intende promuovere la ricerca econometrica, lo studio, la diffusione e l'insegnamento dell'econometria in Italia e la collaborazione scientifica a livello internazionale. 
A tal fine l'Associazione può organizzare ogni attività culturale e scientifica volta al perseguimento dei propri scopi associativi, quali, a titolo di esempio, convegni,
workshop, pubblicazioni , incontri di studio, formazione di alto livello o accademica, nonché istituire borse di studio e, ove
le risorse lo consentano e nel rispetto delle finalità istituzionali, finanziare attività dirette a conseguire o ad agevolare la piena realizzazione della propria
mission. L'Associazione può, altresì, promuovere la collaborazione scientifica
fra gli studiosi di econometria in Italia e all'estero e favorire la partecipazione al sodalizio da parte di giovani studiosi all'inizio della carriera.
2. L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite, atta al raggiungimento dei propri scopi, anche
collaborando e stipulando contratti o convenzioni con Università nazionali ed estere, con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, in particolare 
con quelli che abbiano finalità analoghe, in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
3. Per consentire il migliore raggiungimento del fine statutario, inoltre, l'Associazione può possedere, gestire ed acquisire in locazione immobili ed
altre attrezzature sia mobili che immobili, nonché partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di enti e di società, 
in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che ii possesso di titoli o quote di partecipazione
si sostanzi in una gestione statico conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento del fine istituzionale.
4. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o
meramente strumentale per ii conseguimento di dette finalità.

 

TlTOLO II
Associati

ART.4 - Ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che nutrano interesse per l'econometria e che accettino di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti emanati, nonché le deliberazioni assunte in conformità allo stesso.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda di adesione all'Associazione, gli associati danno ii loro benestare alla diffusione del proprio curriculum e
dell'elenco delle proprie pubblicazioni, nello spirito di divulgazione  dell'attività culturale e di ricerca in econometria, che rappresenta
ii fine essenziale dell'Associazione. Il necessario interesse per l'econometria
da parte di coloro che presentano la richiesta di adesione e individuato dal percorso di studi e dalla carriera professionale o scientifica.
3. L'accettazione delle domande di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande
che non riportino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno al rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti.
4. La qualifica di associato si consegue, a tutti gli effetti, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione ed al puntuale pagamento delle quote associative che vengono stabilite, annualmente, dal Consiglio Direttivo e che possono anche essere differenziate.
5. La qualità di Associato non è trasferibile così come non sono trasferibili i diritti ed i doveri ad essa collegati; analogamente, la quota associativa o i contributi versati a qualsiasi titolo, non sono trasmissibili né ripetibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.
6. L'adesione non può essere richiesta ne accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei
casi e nei modi previsti nel presente Statuto.

ART. 5 - Diritti

1. L'adesione all' Associazione comporta, per tutti gli associati indistintamente, il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'articolo 9 del presente Statuto.
2. Tutti gli associati hanno, inoltre, il medesimo diritto a partecipare concretamente alla vita associativa ed ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere  dall'Associazione relativamente alle materie istituzionali elencate all'art.3, nonché a fare propri ed ad utilizzare tutti gli strumenti e le conoscenze che l'Associazione, anche attraverso l'apporto degli stessi associati, sarà in grado di mettere loro a disposizione.

ART. 6 - Doveri

1. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati, che con i terzi, nonché all'accettazione e al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle direttive che vengono emanate dai rispettivi Organi.
2. Gli associati devono pagare la quota annuale, in relazione all'anno solare, nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati prestano la propria attività ordinaria e straordinaria a titolo gratuito.
4. Le attività straodinarie, eccezionalmente e previamente deliberate dal Consiglio Direttivo, unicamente nel caso in cui l'interessato presenti motivata richiesta, possono essere a titolo oneroso. In tal caso il Consiglio Direttivo deve valutare cd adeguatamente motivarne I'accoglimento.
5. Gli associati che desiderano partecipare attivamente all'Associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi alle direttive del Consiglio Direttivo ed agli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo può deliberare, pur sempre nell'ambito del perseguimento degli scopi dell'Associazione, di affidare incarichi professionali o altri incarichi, anche a terzi non associati, a titolo oneroso, il cui corrispettivo deve essere motivato, autorizzato e preliminarmente deliberato dal Consiglio stesso.

ART. 7 - Recesso, morosità, esclusione

1. La qualità di associato viene meno per:
a) recesso;
b) morosità nel pagamento delle quote;
c) esclusione.
2. il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo e produce effetto immediato, ma non da diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già corrisposta per I'anno di uscita o di quote e contribuzioni precedentemente versate.
3. La morosità nel pagamento della quota annuale comporta la perdita automatica della qualifica di associato. Si considera moroso l'associato che non provvede ad effettuare il pagamento della quota annuale entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso.
4. L'esclusione per gravi motivi, in seguito a comportamenti da parte dell'associato in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali, è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,  salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato  dall'associato all'alto dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO III
Organi dell'Associazione e loro funzionamento

ART. 8 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
e ove nominati,
d) il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti ;
e) il Collegio dei Probiviri;
I) il Comitato Scientifico.

 

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal " Past.President" o dal " President-Elect", cosi come definiti all'art. 10 del presente Statuto, ovvero in mancanza anche di questi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, è l'organo sovrano  dell'associazione ed é composta da tutti gli associati con diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'esercizio in corso alla data della convocazione.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente, quando se ne ravvisi la necessità o quando almeno un decimo degli associati presenti richiesta motivata.
3. La lettera di convocazione deve essere inviata tramite posta, fax o posta elettronica, a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno con specificazione degli argomenti da trattare.
4. I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:
a) provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente
b) provvedere alla nomina del Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché del Collegio dei Probiviri e del Comitato Scientifico, ove nominati;
c) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
d) approvare il rendiconto economico e finanziario;
f) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
g) deliberare sugli eventuali regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo.
5. L'Assembla degli associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi associati; in seconda convocazione  l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
6. L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante videoconferenza o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera svolta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.
7. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega. 
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, inclusi quelli partecipanti in audio/video-conferenza.
9. Con apposito Regolamento possono essere fissate specifiche modalità di funzionamento delle assemblee degli associati, convocate per l'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, degli altri organi del presente Statuto e  per ogni altro argomento sottoposto a delibera assembleare.

ART. 10 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall' Assemblea degli associati ogni due anni e resta in carica, con poteri diversi, per quattro anni. In particolare, in tale quadriennio, ii Presidente svolge la propria attività il primo anno come President Elect, il secondo ed il terzo anno come Presidente effettivo ed il quarto anno come Past-President. I Presidenti non possono essere rieletti alla carica per sei anni, decorrenti dalla data in cui hanno lasciato detto incarico.
2. Se il Presidente e assente o impossibilitato, i suoi poteri sono esercitati dal Past-President o dal President-elect, a seconda che si tratti del primo o del secondo anno del Presidente.  Nel caso in cui sia il Past-President che il President-elect siano anche loro assenti o impossibilitati tali poteri sono attribuiti al più anziano fra i membri eletti nel Consiglio Direttivo.
3. il Presidente, congiuntamente con il Consiglio Direttivo e, in anni alterni, con il Past-President (nel primo anno di presidenza) oppure con il President Elect (nel suo secondo anno di presidenza) nomina i membri del Consiglio Direttivo agli incarichi sotto elencati:
a) Segretario;
b) Tesoriere;
c) incaricato alla Programmazione, il quale prepara e coordina tutte le attività riguardanti l'Associazione, incluse le Assemblee degli associati,
le conferenze, gli incontri di lavoro e le riunioni del consiglio Direttivo 
d) incaricato all'attività informatica che sovraintende e coordina tutte le attività   riguardanti l'elaborazione delle informazioni per la gestione dell'Associazione;
e) incaricato al sito Web, responsabile dello sviluppo e del mantenimento del sito Web ufficiale della SIdE in collaborazione con il Consiglio Direttivo;
f) Redattore del bollettino della SIdE, tenuto alla raccolta di notizie di interesse comune agli associati e della loro pubblicazione sul sito Web, in collaborazione con l'Incaricato al sito Web. II Presidente e ciascuno dei Consiglieri elencati nelle precedenti lettere da a) del presente articolo, predispongono un report annuale per l'Assemblea degli associati.
4. Il Presidente rappresenta l'Associazione difronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori e la regolare esecuzione delle delibere.
5. ll Presidente assume, altresì, i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo per garantire il funzionamento dell'Associazione e il comunica, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.
6. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad un altro membro del Consiglio Direttivo, a dipendenti o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri, di cui sei "Consiglieri'', duranti in carica quattro anni, oltre al Presidente, e alternativamente, al Past-President e al President-Elect, per i quali - Presidente, Past-President e President -Elect si applicano le disposizioni previste dal precedente art.10 del presente Statuto.
2.I sei consiglieri sono eletti dall'Assemblea degli Associali nel numero di tre ogni due anni; tutti rimangono in carica per quattro anni.
3. I membri componenti il Consiglio direttivo non possono essere rieletti alla carica per sei anni decorrenti dalla data in cui ha lasciato detto incarico.
4. il Consiglio Direttivo provvede a: 
a) gestire I'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati
dall'Assemblea compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione ;
b) fissare al proprio interno le cariche fissate all'art.10, punto 3 del presente statuto;
c) deliberare sulle nuove richieste di ammissione; 
d) deliberare sull'esclusione degli associati nei casi stabiliti dal presente Statuto;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
f) predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati congiuntamente al Tesoriere.
3. il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza  a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,  nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, di cui si deve dare  atto nel verbale, il Consiglio Direttivo si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente della riunione.
6. il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, fax o posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i membri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione, In caso di urgenze il termine può essere ridotto a tre giorni.  In mancanza delle predette formalità la riunione del Consiglio Direttivo è comunque valida con la presenza di tutti i membri in carica, inclusi quelli partecipanti in audio/videoconferenza.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei presenti, inclusi quelli partecipanti in audio/videoconferenza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio procede alla sua cooptazione; il consigliere cooptato dura in carica fino alla originaria scadenza del componente sostituito.
9. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre propendere alla sua integrale rielezione.

ART. 12 - Revisori dei  Conti o Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Associazione può dotarsi di un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti 
nel registro dei revisori contabili, o di un Collegio dei Revisori dei Conti, affinché vengano espletate le funzioni di controllo indicate nel presente articolo.
Qualora venga istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, esso è composto da
tre membri effettivi nominati dall'Assemblea ed il Presidente del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile; l'Assemblea può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.
3. il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti, effettua le opportune verifiche ogni 90 giorni e le riassume in un verbale sottoscritto. Esso provvede inoltre:
- al riscontro della gestione finanziaria;
- al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- ad esprimere il proprio parere mediante apposite redazioni sui bilanci consuntivi.
4. il Revisore dei Conti, e ciascun membro del Collegio dei Revisori dei Conti, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 13 - Collegio dei Probiviri

1. L' Assemblea degli associati può istituire un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti fra gli associati.  Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente.
2. il Collegio dei Probiviri, ove istituito, dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.
3. il Collegio dei Probiviri determina le modalità di svolgimento delle proprie sedute e, prima dell'insediamento, può stabilire le norme di procedura per l'esame delle controversie devolute al suo giudizio.
4. il Collegio dei Probiviri decide su qualsiasi controversia derivante dall'applicazione dell'atto costitutivo e dallo Statuto o nascente dai rapporti fra gli associati, fra questi e l'Associazione e fra gli organi della stessa. Il Collegio provvede con lodo inappellabile e senza formalità di procedura, se non quelle che esso stesso riterrà di prevedere.
5. il Collegio dei Probiviri e altresì competente a conoscere e giudicare in relazione alle azioni di esclusione promosse dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Comitato Scientifico

 

1. L' Assemblea degli associati può istituire un Comitato Scientifico, composto da nominativi scelti dal Consiglio Direttivo tra eminenti personalità delle
 professioni, della cultura e della vita pubblica.
2. Del Comitato Scientifico possono far parte i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori, e gli associati o i Revisori dei Conti.
3. 11 Comitato Scientifico, ove istituito, nomina al suo interno un Presidente e determina le modalità di svolgimento delle proprie riunioni.
4. il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, atteso il precipuo scopo di supporto tecnico scientifico dello stesso.

 

ART. 15 - Segretario

1. Il Segretario serve da raccordo fra Consiglio Direttivo e Assemblea e redige i verbali dell' Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno; svolge tulle le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Tesoriere

1 . il Tesoriere è tenuto a monitorare le entrate e le spese ed a verificare la correttezza delle scritture contabili, attività per le quali riferisce  al Consiglio Direttivo e predispone una relazione finanziaria all'Assemblea. Egli è responsabile, altresì, dei libri dell'Associazione, predispone la bozza del rendiconto economico e finanziario ed opera secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Gratuità delle cariche

 

1. Salvo quanto stabilito all'articolo 6, punto 4 del presente Statuto, tutte le cariche degli Organi dell'Associazione sono elettive e gratuite. E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

TITOLO IV
Risorse

ART. 18 - Patrimonio

1 . Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile sia durante la vita dell'Associazione sia in caso di suo scioglimento e può essere formato:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati all'atto della costituzione dell'Associazione;
b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti o soggetti pubblici e privati;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 19 - Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie relativi atti giuridici.

ART. 20 - Entrate

1. L' Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento  e lo svolgimento della propria attività:
a) quote associative e contributi degli aderenti (privati o enti);
b) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea,  dello Stato, di istituzioni 

ART. 21 - Divieto di distribuzione di utili

1. Non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, durante la vita dell'Associazione eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che  la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

 

TITOLO V
Rendiconto

ART . 22 - rendiconto economico e finanziario

1. Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.
2. Entro il mese di Aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il rendiconto economico e finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiamo motivato interesse nella visione.

 

TITOLO VI
Disposizioni finali

ART . 23 - Scioglimento

 

1 . In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro soggetto con finalità analoghe o ai< fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662  o altro organismo individuato dalle norme pro-tempore vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

ART. 24 - Rinvio alle Leggi

 

1 . Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi e ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

 

 

Il Presidente  F.F. 
Giampiero M. Gallo 

La Segretaria
Alessandra Picariello

 

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